Ingresso del nostro studio legale
Quadro all'interno dello studio

LO STUDIO

Lo Studio Legale Basilico si trova a Como ed è attivo dal luglio 2005 quando l’avv. Daniela Basilico ha deciso di intraprendere la carriera nel settore legale, improntando la sua attività con il proprio stile, pratico e concreto, ma attento e puntuale.

Vetrina studio legale Legal Advisor
Daniela Basilico

DANIELA BASILICO

Avvocato

CHI SIAMO

COLLABORAZIONI

CONVEGNI

DOCENZA

STEFANIA GALENO

Collaboratrice

AREE DI COMPETENZA

Icona bilancia marrone

DIRITTO DEL LAVORO,
SINDACALE E
PREVIDENZIALE

Icona martello giudice marrone

DIRITTO
FALLIMENTARE

Icona certificato marrone

DIRITTO
SUCCESSORIO

Icona condominio marrone

DIRITTO
CONDOMINIALE

SCIRE LEGE NON HOC EST: VERBA EARUM TENERE,
SED VIM AC POTESTATEM

Conoscere le leggi non significa fermarsi alla superficie delle parole,
ma comprenderne il loro vero senso.
– Celso –

LAVORO AGILE NEL SETTORE PRIVATO

Il 7 dicembre è stato sottoscritto il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile”, nel settore privato, che ha la finalità ridefinire il rapporto lavorativo in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivise, fornendo linee di indirizzo che rappresentano un efficace quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, fermi restando gli accordi in essere, anche individuali. Tra gli aspetti più rilevanti: non ci sarà un orario di lavoro fisso, non saranno possibili gli straordinari ed il lavoro potrà essere svolto con pc e attrezzatura del lavoratore. [...]

Leggi

STALKING OCCUPAZIONALE

Si parla di “stalking occupazionale” quando l’atto molesto o persecutorio è messo in atto dal datore di lavoro o dai colleghi. Il reato di stalking, infatti, è un reato comune e come tale non richiede l’esistenza di interrelazioni specifiche tra il soggetto agente e la vittima (es. relazione sentimentale). Il motivo delle condotte illecite può quindi trovare origine anche nei luoghi e nei rapporti lavorativi, spesso superando gli stessi ed incidendo sulla vita privata della vittima. Le condotte punite sono la molestia o la minaccia e la pena consiste nella reclusione, da un anno a sei anni e sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Pochi però sanno che la stessa legge, che ha introdotto nel nostro sistema il reato, ha introdotto, a tutela della vittima, anche un “procedimento amministrativo” (art. 8 D.L. n.11/2009). Lo stesso prevede che, fino a quando non è proposta querela, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Trasmessa, senza ritardo, la domanda al Questore questo ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. [...]

Leggi

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER RAGIONI OGGETTIVE NELL’EMERGENZA COVID

Il Tribunale di Ravenna ed il Tribunale di Roma, nelle scorse settimane, si sono pronunciati in merito al divieto di licenziamento per ragione oggettive, introdotto dalla normativa emergenziale Covid-19 (c.d. “Cura Italia”). Revocando i licenziamenti intimati ad un lavoratore divenuto inidoneo alla sua mansione e ad un dirigente in seguito a soppressione della sua posizione lavorativa. [...]

Leggi

REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI TRA COLLEGHI A LORO INSAPUTA

E’ illegittimo e ritorsivo il licenziamento disciplinare comminato al lavoratore che, in un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del demansionamento e del mobbing, produce le registrazioni di conversazioni con i colleghi effettuate a loro insaputa. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Nola, con ordinanza n. 33901/2020, che ha condannato il datore di lavoro alla reintegra della guardia particolare giurata. Il Giudice ha ritenuto che la registrazione fonografica, essendo prova ammissibile nel processo civile del lavoro (come in quello penale), ex art. 2712 c.c., non costituisce condotta illegittima né inadempimento degli obblighi contrattuali... [...]

Leggi

SCUOLA: AI SUPPLENTI VANNO RICONOSCIUTE LE STESSE PROGRESSIONI STIPENDIALI

Il Tribunale Venezia, con sentenza n. 394/2020 ha stabilito che il trattamento del personale non di ruolo è discriminatorio solo se l’anzianità maturata con rapporti a tempo determinato (anche antecedenti al 10.7.2001 e anche in ruoli diversi da quello per cui è chiesta la ricostruzione di carriera se ricorrono le condizioni ex art. 485 D. LGS. n. 297/1994, calcolata senza computo dell’anzianità virtuale ex art. 489 TU in base ai soli periodi di vigenza dei contratti a termine e maggiorata dei periodi nei quali l’assenza è giustificata anche per l’assunto a tempo indeterminato -congedo ordinario, aspettativa retribuita, maternità ecc-) è superiore a quella riconoscibile ex art. 485 D. LGS. n. 297/1994. [...]

Leggi

LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

E’ possibile licenziare, senza preavviso, il lavoratore che riporti una condanna penale, definitiva, anche per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato assumono rilievo ai fini della lesione del vincolo fiduciario. [...]

Leggi

NEWSLETTER