13

Gennaio

- 2021 -

SCUOLA: AI SUPPLENTI VANNO RICONOSCIUTE LE STESSE PROGRESSIONI STIPENDIALI PREVISTE PER IL PERSONALE DI RUOLO IN BASE ALL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO

Il Tribunale Venezia, con sentenza n. 394/2020 ha stabilito che il trattamento del personale non di ruolo è discriminatorio solo se l’anzianità maturata con rapporti a tempo determinato (anche antecedenti al 10.7.2001 e anche in ruoli diversi da quello per cui è chiesta la ricostruzione di carriera se ricorrono le condizioni ex art. 485 D. LGS. n. 297/1994, calcolata senza computo dell’anzianità virtuale ex art. 489 TU in base ai soli periodi di vigenza dei contratti a termine e maggiorata dei periodi nei quali l’assenza è giustificata anche per l’assunto a tempo indeterminato -congedo ordinario, aspettativa retribuita, maternità ecc-) è superiore a quella riconoscibile ex art. 485 D. LGS. n. 297/1994.

La normativa interna di cui agli artt. 485 e 489 D. LGS. n. 297/1994 secondo il Tribunale di Venezia è in contrasto con il principio di non discriminazione tra personale assunto in ruolo e personale a tempo determinato, perché il mancato riconoscimento al personale non di ruolo delle progressioni stipendiali, previste invece per il personale di ruolo in ragione dell’anzianità di servizio, non è giustificato da ragioni oggettive, nel senso fatto proprio dalla direttiva 1999/70, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Tuttavia al fine di evitare c.d. discriminazioni “alla rovescia”, può porsi un problema di trattamento discriminatorio nelle sole ipotesi in cui l’anzianità di servizio effettiva (e non quella virtuale ex art 489 TU297/1994), risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 TU297/1994.