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Dicembre

- 2021 -

LAVORO AGILE NEL SETTORE PRIVATO: “Protocollo Nazionale” del 07.12.2021

Il 7 dicembre è stato sottoscritto il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile”, nel settore privato, che ha la finalità ridefinire il rapporto lavorativo in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivise, fornendo linee di indirizzo che rappresentano un efficace quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, fermi restando gli accordi in essere, anche individuali. Tra gli aspetti più rilevanti: non ci sarà un orario di lavoro fisso, non saranno possibili gli straordinari ed il lavoro potrà essere svolto con pc e attrezzatura del lavoratore.

Resta in vigore la L. n.81/2017 per cui, al termine dello stato di emergenza Covid, sarà necessario ricorrere ad accordi individuali scritti tra lavoratore ed impresa, come previsto dalla legge.

Il Protocollo, nei suoi 16 articoli, regola:

  • i principi generali, per cui l’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale che prevede anche il diritto di recesso. Il rifiuto del dipendente di lavorare da casa non può essere motivo di licenziamento per giusta causa, per motivo oggettivo o disciplinare (art. 1);
  • l’accordo individuale, che deve rispettare le modalità inserite nella L. n. 81/2017 e quanto stabilito dai ccnl di settore, deve indicare la durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato), l’alternanza tra periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, i luoghi nei quali è esclusa la prestazione lavorativa esterna, perché considerati inidonei, gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione (forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e condotte che possono dal luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari), gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le misure tecniche e/o organizzative che assicurino la c.d. disconnessione, forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa, l’attività formativa necessaria e le forme di esercizio dei diritti sindacali;
  • il recesso dall’accordo da parte di entrambi i contraenti, in presenza di un giustificato motivo, senza preavviso, in caso di accordo a tempo indeterminato, e con preavviso, in caso di accordo a termine (art. 2);
  • l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, non essendo previsto un preciso orario di lavoro;
  • la possibilità di fruire permessi orari pervisti dai ccnl (per es. per motivi personali o familiari),
  • le assenze c.d. legittime (malattia, ferie, infortuni ecc.) durante le quali il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e non ha l’obbligo di presa incarico delle comunicazioni aziendali (art. 3);
  • il luogo di lavoro scelto dal lavoratore che è liberamente individuabile ma che deve consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizione di sicurezza e riservatezza (art. 4);
  • la strumentazione di lavoro (tecnologica e informatica) che, salvo diverso accordo, deve essere fornita dal datore di lavoro e che, se messa a disposizione dal dipendente, deve prevedere requisiti minimi di sicurezza e/o indennizzi per le spese (anche di manutenzione o sostituzione), oltre che regole in caso di guasto, furto o smarrimento (art. 5);
  • la salute e sicurezza sul lavoro, cui si applica la normativa contenuta nella L. n. 81/2017 e nel D. Lgs n. 81/2008, relativamente alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali che devono essere svolte esclusivamente in ambienti “idonei” (art. 6);
  • il diritto alla tutela contro infortuni e malattie professionali, con copertura INAIL e contro l’infortunio in itinere (art. 7);
  • l’esercizio dei diritti sindacali, immodificato rispetto al sistema vigente (art. 8);
  • la parità di trattamento in base al quale “il lavoro agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello di mansioni, inquadramento professionale e retribuzione del lavoratore”, per cui ciascun lavoratore agile avrà gli stessi diritti dei lavoratori che svolgono il lavoro in azienda -cfr. premi di risultato, percorsi di carriera, iniziative formative, opportunità di specializzazione e progressione, forme di welfare aziendale, benefit (art. 9);
  • le pari opportunità con garanzia di parità tra i generi “nella logica di favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali ed accrescere in termini più generali la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro” (art. 9);
  • il lavoro di fragili e disabili, il welfare e l’inclusività, mediante adozione di misure di carattere economico che supportino l’attività di lavoro in modalità agile (artt. 10 e 11);
  • la protezione dei dati personali per cui il lavoratore è tenuto a trattare i dati, cui accede per fini lavorativi, in conformità con le istruzioni datoriali ed alla riservatezza sui dati e le informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale, fermo restando tutto quanto disposto nel GDPR (art. 12);
  • la formazione e l’informazione per cui il datore deve prevedere percorsi formativi, finalizzati ad incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative e digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione, oltre che percorsi formativi per apprendere un utilizzo appropriato della tecnologia, evitando qualsiasi forma di invasione nella vita privata, nel rispetto della persona ed evitando abusi dei canali digitali (art. 13).

Il Protocollo prevede infine:

  • l’istituzione di un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile volto a monitorare i risultati raggiunti su base nazionale, lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale oltre che l’andamento delle linee di indirizzo e
  • incentivi pubblici destinati alle aziende che regolamentano il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione del Protocollo e dell’eventuale contratto di livello nazionale,

con richiesta di semplificazione del regime di comunicazioni obbligatorie, relative all’invio dell’accordo individuale, che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente.